Accordo
Art. 19
Responsabilità
In vigore dal 9 apr 2008
Responsabilità
1. Le Parti sono responsabili per l'inosservanza degli obblighi imposti dal presente Accordo.
2. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal presente Accordo rientri tra le responsabilità della Comunità europea oppure dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti la Comunità europea e i suoi Stati membri forniranno le informazioni necessarie.
L'inosservanza di tale obbligo di fornire informazioni con la dovuta tempestività o la comunicazione di informazioni contraddittorie darà luogo a una responsabilità solidale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;54#art-a-19