Accordo
Art. 17
Consultazione e composizione delle controversie
In vigore dal 9 apr 2008
Consultazione e composizione delle controversie
1. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti.
2. I rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e degli Stati Uniti, dall'altro, si riuniscono in base alle necessità per le consultazioni previste al paragrafo 1 e all', all', paragrafo 3 e all', paragrafi 5 e 6.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.
Storico versioni
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