Accordo
Art. 13
Modalità
In vigore dal 9 apr 2008
Modalità
1. Le Parti istituiscono gruppi di lavoro su argomenti convenuti di comune accordo. Ai lavori di ciascun gruppo partecipano le autorità competenti delle Parti. La partecipazione di terzi ai gruppi di lavoro può avvenire esclusivamente con il consenso reciproco delle Parti.
2. In applicazione del paragrafo 1 sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro:
a) un gruppo di lavoro sulla compatibilità a livello di radiofrequenza per i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per impieghi civili;
b) un gruppo di lavoro sul commercio e le applicazioni in campo civile;
c) un gruppo di lavoro per promuovere la cooperazione sulla progettazione e lo sviluppo della prossima generazione di sistemi di misurazione del tempo e navigazione satellitari per impieghi civili;
d) un gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza legate al GPS e a Galileo, compreso lo scambio di informazioni su possibili applicazioni per i servizi riservati a fini governativi e le interazioni tra i rispettivi segnali. Il gruppo si incaricherà inoltre di definire concretamente la procedura di notifica e consultazione di cui all', nonché le possibili interfacce.
3. Le Parti possono stabilire, come opportuno, i mandati dei gruppi di lavoro istituiti in applicazione del paragrafo 1.
4. Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonché la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni. Tutte le informazioni, apparecchiature o altri dati trasferiti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e non possono essere trasferiti ad alcun paese, impresa, persona, organismo o governo terzo, o utilizzati da questi, senza il preventivo consenso scritto della parte di origine.
5. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche governative ufficiali applicabili, le Parti convengono di trattare nel modo più sollecito possibile le richieste di licenze per l'esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l'attuazione di Galileo o del GPS.
6. Le informazioni segrete relative all'attuazione del presente Accordo possono essere scambiate nell'ambito dei gruppi di lavoro o altrimenti solo a norma delle condizioni fissate nel paragrafo 2 dell'allegato al presente Accordo.
7. Le Parti si riuniscono a seconda delle necessità, e in linea di principio una volta all'anno, per valutare le esigenze dei gruppi di lavoro, definire o modificare i loro mandati ed esaminare i progressi compiuti dai gruppi di lavoro stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;54#art-a-13