Accordo

Art. 20

Entrata in vigore e denuncia

In vigore dal 9 apr 2008
Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti informano, con apposite note diplomatiche, il depositario di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo può essere sottoscritto dagli Stati che divengono membri dell'Unione europea dopo la data in cui è stato firmato dalle Parti. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente Accordo a partire del primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate il completamento delle procedure necessarie a tal fine. 4. La Comunità europea agisce da depositario del presente Accordo. 5. Il presente Accordo resta in vigore dieci anni. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le Parti si informano reciprocamente dell'intenzione di prolungare l'Accordo per un periodo di cinque anni. In seguito l'Accordo è estese automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che la Comunità europea, da un lato, e gli Stati Uniti, dall'altro, non informino il depositario per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l'Accordo. 6. Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente con il consenso delle Parti. Ogni emendamento al presente Accordo è soggetto all'approvazione delle Parti in base alle rispettive procedure interne. 7. Le Parti riesaminano l'attuazione del presente Accordo nel 2008 e, a quell'epoca, possono decidere di modificarlo a norma della procedura di cui al paragrafo 6. 8. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno. 9. Fatto a Dromoland Castle, Co. Clare, il giorno 26 di giugno 2004, in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;54#art-a-20

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