Art. 2

Ordine di esecuzione.

In vigore dal 9 apr 2008
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;54#art-rd-2

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