Protocollo
Art. 8
FUNZIONARI
In vigore dal 29 mar 2006
FUNZIONARI
Il Segretario generale stabilisce le categorie di funzionari cui si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Esso sottopone la lista all'Assemblea, e la comunica in seguito ai governi di tutti i membri dell'Autorità. I nominativi dei funzionari inclusi in queste categorie sono periodicamente comunicati ai governi dei membri dell'Autorità.
I funzionari dell'Autorità, a prescindere dalla loro nazionalità, godono dei seguenti privilegi ed immunità:
a) immunità da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, i loro scritti e tutti gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale;
b) immunità dall'arresto o dalla detenzione per gli atti da essi compiuti nella loro qualità ufficiale;
c) esenzione da tassazione sugli stipendi e gli emolumenti che percepiscono dall'Autorità, o su qualsiasi altra forma di versamento ad essi corrisposto da quest'ultima;
d) esenzione da ogni obbligo relativo al servizio nazionale, rimanendo tuttavia inteso che la presente disposizione è opponibile agli Stati di cui sono cittadini solo per quanto riguarda i funzionari dell'Autorità il cui nome è stato iscritto, per via delle loro funzioni in una lista compilata dal Segretario generale e approvata dallo Stato interessato; per gli altri funzionari dell'Autorità, in casi di chiamata al servizio nazionale, lo Stato interessato può concedere un rinvio, a richiesta del Segretario generale, per evitare che l'interessato debba interrompere mansioni essenziali;
e) esenzione, per essi stessi, il coniuge ed i familiari a carico, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e da tutte le formalità di registrazione degli stranieri;
f) stessi privilegi ed agevolazioni di cambio di quelle concesse ai funzionari di rango paragonabile, appartenenti alle rappresentanze diplomatiche accreditate presso i governi interessati;
g) diritto d'importare in franchigia la loro mobilia ed i loro bagagli al momento dell'assunzione iniziale delle loro funzioni nel paese in questione;
h) esenzione da qualsiasi ispezione dei bagagli personali, salvo se esistono motivi validi per ritenere che questi ultimi contengono articoli non destinati ad un uso personale, o articoli la cui importazione o esportazione è vietata dalla legge o dipende dalla regolamentazione dello Stato Parte interessato in materia di quarantena; in tal caso si procede all'ispezione in presenza del funzionario nonché, ove trattasi di bagagli ufficiali, in presenza del Segretario generale o del suo rappresentante autorizzato;
i) in periodo di crisi internazionale, le stesse agevolazioni di rimpatrio, per loro stessi, il coniuge ed i familiari a carico, di quelle concesse agli agenti diplomatici.
Oltre ai privilegi ed alle immunità specificate al paragrafo 2, il Segretario generale o, in sua assenza, il funzionario che lo sostituisce, ed il Direttore generale dell'Ente, nonché il coniuge ed i figli minorenni, godono degli stessi privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni di quelle concesse agli agenti diplomatici in conformità al diritto internazionale.
4. I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari non a loro vantaggio personale, ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono presso l'Autorità.
Il Segretario generale ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunità di qualsiasi funzionario quando a suo giudizio, tale immunità impedisce di fare giustizia e può essere sospesa senza nuocere agli interessi dell'Autorità. Ove si tratti del Segretario generale, l'Assemblea è competente a pronunciare la sospensione delle immunità.
5. L'Autorità collabora in ogni momento con le autorità competenti dei suoi membri in vista di facilitare una corretta amministrazione della giustizia, garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui nel presente articolo.
6. I funzionari dell'Autorità sono tenuti a sottoscrivere, per tutti i veicoli di cui sono proprietari o che utilizzano, l'assicurazione di responsabilità civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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