Protocollo

Art. 3

PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'AUTORITÀ

In vigore dal 29 mar 2006
PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'AUTORITÀ L'Autorità ha personalità giuridica internazionale. Essa ha la capacità: a) di contrattare; b) di acquisire e di alienare beni mobili ed immobili; c) di avere legittimazione processuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo