Protocollo

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 29 mar 2006
DISPOSIZIONI GENERALI Fatto salvo lo statuto giuridico ed i privilegi e le immunità concesse all'Autorità e all'Ente, rispettivamente previsti nella sotto-sezione g della sezione 4 della parte XI ed all' dell'annesso IV della Convenzione, ogni Stato Parte del presente Protocollo concede all'Autorità ed ai suoi organi, ai rappresentanti dei membri dell'Autorità, ai funzionari dell'Autorità ed agli esperti in missione per conto dell'Autorità, i privilegi e le immunità specificate nel presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-2

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