Protocollo
Art. 7
RAPPRESENTANTI DEI MEMBRI DELL'AUTORITÀ
In vigore dal 29 mar 2006
RAPPRESENTANTI DEI MEMBRI DELL'AUTORITÀ
I rappresentanti dei membri dell'Autorità alle riunioni convocate da quest'ultima, godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio verso il luogo della riunione o in provenienza da questo luogo, dei seguenti privilegi ed immunità:
a) immunità da qualsiasi forma di azione legale per le loro parole, scritti ed atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo se il membro che rappresentano vi rinuncia espressamente in un caso particolare;
b) immunità da arresto o detenzione, e le stesse immunità ed agevolazioni per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli agenti diplomatici;
c) inviolabilità di tutta la documentazione e dei documenti personali;
d) diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata;
e) esenzione, per loro stessi e per il coniuge, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, nonché da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale nello Stato in cui si recano, o in cui transitano nell'esercizio delle loro funzioni;
f) le medesime agevolazioni, per quanto concerne le operazioni di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri di rango paragonabile, in missione ufficiale temporanea.
2. In vista di assicurare ai rappresentanti dei membri dell'Autorità, una completa libertà di parola ed una completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunità dalla giurisdizione per tutti gli atti da essi compiuti nell'ambito di tali funzioni, continua ad essere loro concessa anche quando hanno cessato di rappresentare un membro dell'Autorità.
3. Ai fini di qualsiasi forma d'imposizione fiscale subordinata alla residenza, per i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell'Autorità che assistono alle riunioni convocate da quest'ultima, si trovano sul territorio di un membro dell'Autorità per l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati come periodi di residenza.
4. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei membri dell'Autorità, non a loro vantaggio personale, ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono presso l'Autorità. Di conseguenza, ogni membro dell'Autorità ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunità del suo rappresentante in tutti i casi in cui a suo giudizio, l'immunità impedisce di fare giustizia e può essere sospesa senza nuocere allo scopo per il quale è stata concessa.
5. I rappresentanti dei membri dell'Autorità sono tenuti a sottoscrivere per tutti i veicoli di cui sono proprietari e che utilizzano, l'assicurazione di responsabilità civile prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui questi veicoli sono utilizzati. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono opponibili alle autorità del membro dell'Autorità di cui l'interessato è cittadino, o di cui è, o è stato rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-7