Protocollo
Art. 9
ESPERTI IN MISSIONE PER CONTO DELL'AUTORITÀ
In vigore dal 29 mar 2006
ESPERTI IN MISSIONE PER CONTO DELL'AUTORITÀ
1. Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all'), quando compiono una missione per l'Autorità, godono durante tutta la missione, ivi compresa la durata del viaggio, dei privilegi e delle immunità richieste per esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. In particolare, essi godono dei seguenti privilegi ed immunità:
a) dell'immunità dall' arresto o dalla detenzione, e dal sequestro dei bagagli personali;
b) dell'immunità totale dalla giurisdizione per le loro parole, i loro scritti e gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Questa immunità sussiste anche se hanno cessato di effettuare missioni per l'Autorità;
c) inviolabilità di tutta la documentazione e dei documenti personali;
d) diritto, per le loro comunicazioni con l'Autorità, di utilizzare codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigia sigillata;
e) esenzione da ogni imposizione fiscale sugli stipendi e gli emolumenti che percepiscono dall'Autorità o su ogni altra forma di versamento fatto da quest'ultima. La presente disposizione non è opponibile nei confronti del membro dell'Autorità di cui l'interessato è cittadino;
f) stesse agevolazioni monetarie o di cambio di quelle concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
2. I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti non a loro vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che svolgono presso l'Autorità. Il Segretario generale ha il diritto ed il dovere di sospendere l'immunità di qualsiasi funzionario quando, a suo giudizio, l'immunità impedisce di fare giustizia e può essere sospesa senza pregiudicare gli interessi dell'Autorità.
Storico versioni
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