Protocollo
Art. 4
AGEVOLAZIONI DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITÀ
In vigore dal 29 mar 2006
AGEVOLAZIONI DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITÀ
Senza essere vincolata da alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorità può liberamente:
a) Acquistare qualsiasi moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne;
b) Detenere fondi, valori oro, metalli preziosi o valute da un paese all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta.
2. Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità tiene debitamente conto di qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-4