Protocollo
Art. 13
ACCORDI ADDIZIONALI
In vigore dal 29 mar 2006
ACCORDI ADDIZIONALI
Il presente Protocollo non rimette in discussione, nè limita in alcun modo i privilegi e le immunità che l'Autorità ha potuto ottenere, o che potrebbe in seguito ottenere da uno dei suoi membri in ragione dell'insediamento sul suo territorio di una sede o di centri o uffici regionali. Il presente Protocollo non osta alla conclusione di accordi addizionali fra l'Autorità e qualsiasi membro di quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-13