Protocollo

Art. 17

ADESIONE

In vigore dal 29 mar 2006
ADESIONE Il presente Protocollo rimarrà, aperto all'adesione di tutti i membri dell'Autorità. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-17

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ADESIONE (Art. 17 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo