Protocollo

Art. 22

TESTI FACENTI FEDE

In vigore dal 29 mar 2006
TESTI FACENTI FEDE I testi del presente Protocollo in arabo, cinese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo, APERTO ALLA FIRMA a Kingston dal diciassette al ventotto agosto millenovecentonovantotto, in un unico originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
TESTI FACENTI FEDE (Art. 22 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo