Art. 12

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52

In vigore dal 1 mar 2006
1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna". Nota all': - Si riporta il testo dell'art. 547, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.».
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