Art. 15
LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52
In vigore dal 1 mar 2006
1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile".
Note all':
- Si riporta il testo dell'art. 618 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). - Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-24;52#art-15