Art. 14

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52

In vigore dal 1 mar 2006
1. L'articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile".
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