Art. 10
LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52
In vigore dal 21 mar 2006
1. L'articolo 538 del
codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
"Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".
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