Art. 10

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52

In vigore dal 21 mar 2006
1. L'articolo 538 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 538. - (Nuovo incanto). - Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".
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LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52 (Art. 10 Riforma delle esecuzioni mobiliari.) — Testo vigente | Portale Normativo