Art. 5
LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52
In vigore dal 1 mar 2006
1. L'articolo 517 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 517. - (Scelta delle cose da pignorare). - Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-24;52#art-5