Art. 13

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52

In vigore dal 1 mar 2006
1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: "Art. 185. - (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione). - All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice". Nota all': Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca: «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.».
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