Accordo

Art. 9

Importazione temporanea

In vigore dal 15 mar 2006
Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-9

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