Accordo
Art. 6
Apporti dei produttori
In vigore dal 15 mar 2006
La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti all'ottanta per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma del presente articolo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorità di entrambe le Parti, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni nazionali delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-6