Accordo
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 15 mar 2006
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
Preambolo
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, di seguito denominati le «Parti»;
Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;
Considerato che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Sud Africa;
Hanno convenuto quanto segue:
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Definizioni
Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione audiovisiva» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-1