Accordo
Art. 4
Coproduzione
In vigore dal 15 mar 2006
Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-4