Accordo
Art. 8
Negativi e lingue
In vigore dal 15 mar 2006
Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.
Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in inglese.
Storico versioni
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