Accordo

Art. 13

Contratti tra i coproduttori

In vigore dal 15 mar 2006
I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi: a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-13

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