Accordo
Art. 13
Contratti tra i coproduttori
In vigore dal 15 mar 2006
I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:
a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-13