Accordo

Art. 11

Coproduzioni gemellate

In vigore dal 15 mar 2006
Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall', nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente ogni contributo artistico o tecnico. Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni: (A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; (B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa; (C) le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un anno.
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