Accordo
Art. 11
Coproduzioni gemellate
In vigore dal 15 mar 2006
Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall', nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente ogni contributo artistico o tecnico.
Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa;
(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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