Accordo
Art. 15
Esportazione dei film
In vigore dal 15 mar 2006
Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.
Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.
In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-15