Art. 4 · Coproduzione
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Art. 4

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Coproduzione

In vigore dal 15 mar 2006
Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88#art-a-4