Atto›Titolo II
Art. 56
In vigore dal 26 gen 2006
Quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente
all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente atto o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato adottato da essa, adottano gli atti a tal fine necessari. Tali adattamenti, se adottati dopo l'adesione, sono applicabili dalla data di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-56