AttoTitolo II

Art. 57

In vigore dal 26 gen 2006
Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente atto.
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-57

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