Atto›Titolo II
Art. 52
In vigore dal 26 gen 2006
Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate
come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purchè tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali.
Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-52