ProtocolloTitolo II

Art. 52

In vigore dal 26 gen 2006
Dalla data di adesione la Bulgaria e la Romania sono considerate come destinatari delle leggi quadro europee, dei regolamenti europei e delle decisioni europee ai sensi dell'articolo I-33 della Costituzione e delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purchè tali leggi quadro europee, regolamenti europei e decisioni europee e tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le decisioni europee che entrano in vigore ai sensi dell'articolo I-39, paragrafo 2 della Costituzione e per le direttive e le decisioni entrate in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Bulgaria e la Romania sono considerate come aventi ricevuto notifica di tali decisioni europee e di tali direttive e decisioni al momento dell'adesione.
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Art. 52 Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005. — Testo vigente | Portale Normativo