ProtocolloTitolo II

Art. 54

In vigore dal 26 gen 2006
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all' del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-54

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Art. 54 Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005. — Testo vigente | Portale Normativo