ProtocolloTitolo II

Art. 58

In vigore dal 26 gen 2006
I testi degli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-p-58

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