Atto›Titolo II
Art. 53
In vigore dal 26 gen 2006
1. La Bulgaria e la Romania mettono in vigore le misure necessarie
per conformarsi, dalla data di adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, di cui all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Esse comunicano tali misure alla Commissione al più tardi entro la data di adesione o, se del caso, entro il termine previsto dal presente atto.
2. Nella misura in cui le modifiche delle direttive di cui
all'articolo 249 del trattato CE e all'articolo 161 del trattato CEEA introdotte dal presente atto richiedono modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli attuali Stati membri, questi ultimi adottano le misure necessarie per conformarsi, dalla data di adesione, alle direttive modificate, a meno che un altro termine non sia previsto dal presente atto. Essi comunicano tali misure alla Commissione entro la data di adesione o entro il termine previsto dal presente atto, se successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-53