Atto›Titolo II
Art. 58
In vigore dal 26 gen 2006
I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale
europea, adottati anteriormente all'adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea in lingua bulgara e rumena fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue ufficiali attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-58