Atto›Parte QUINTA
Art. 51
In vigore dal 26 gen 2006
1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi o degli altri enti
istituiti dai trattati o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati o i gruppi istituiti dai trattati o da un atto
delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
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