Atto›Parte QUINTA
Art. 46
In vigore dal 26 gen 2006
1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici
sono nominati al Tribunale di primo grado.
2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati
conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012.
Il mandato di uno dei giudici del Tribunale di primo grado
nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010.
3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura
gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di
giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti
all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti
organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-a-46