Art. 18

LEGGE 28 novembre 2005, n. 246

In vigore dal 16 dic 2005
(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) 1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l' è inserito il seguente: "Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli , il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive". Note all': - Per completezza d'informazione, si riportano, rispettivamente, le rubriche degli della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196): « (Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).». « (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).». « (Riassetto in materia di assicurazioni).». « (Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).». « (Riassetto in materia di prodotti alimentari).». « (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).». « (Riassetto in materia di metrologia legale).». « (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).». « (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).». - Per il testo dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'.
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