Art. 17
LEGGE 28 novembre 2005, n. 246
In vigore dal 16 dic 2005
(Decreti legislativi integrativi e correttivi)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli , il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all', comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
Nota all':
- Per il testo dell', comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'.
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