Art. 3
LEGGE 28 novembre 2005, n. 246
In vigore dal 13 lug 2006
(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;
c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;
d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-11-28;246#art-3