Art. 20
LEGGE 28 novembre 2005, n. 246
In vigore dal 16 dic 2005
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all':
- L' della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.».
- La legge 29 gennaio 1992, n. 112, abrogata dalla presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.».
- L' del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454 (Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina della revisione dei rendiconti dei funzionari delegati.
Storico versioni
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