Art. 15
LEGGE 28 novembre 2005, n. 246
In vigore dal 16 dic 2005
(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti
dalla pubblica amministrazione)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.
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