Art. 15 · LEGGE 28 novembre 2005, n. 246

Art. 15

LEGGE 28 novembre 2005, n. 246

In vigore dal 16 dic 2005
(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246#art-15