Art. 18
LEGGE 28 novembre 2005, n. 246
In vigore dal 16 dic 2005
(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)
1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l' è inserito il seguente:
"Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli , il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
Note all':
- Per completezza d'informazione, si riportano, rispettivamente, le rubriche degli della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196):
« (Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).».
« (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).».
« (Riassetto in materia di assicurazioni).».
« (Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).».
« (Riassetto in materia di prodotti alimentari).».
« (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).».
« (Riassetto in materia di metrologia legale).».
« (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).».
« (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).».
- Per il testo dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-11-28;246#art-18