Art. 18 · LEGGE 28 novembre 2005, n. 246

Art. 18

LEGGE 28 novembre 2005, n. 246

In vigore dal 16 dic 2005
(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) 1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l' è inserito il seguente: "Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli , il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive". Note all': - Per completezza d'informazione, si riportano, rispettivamente, le rubriche degli della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196): « (Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).». « (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).». « (Riassetto in materia di assicurazioni).». « (Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).». « (Riassetto in materia di prodotti alimentari).». « (Riassetto in materia di tutela dei consumatori).». « (Riassetto in materia di metrologia legale).». « (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).». « (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).». - Per il testo dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'.
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