Accordo
Art. 9
In vigore dal 18 giu 2005
Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all' del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-9