Accordo
Art. 4
In vigore dal 18 giu 2005
Le Parti Contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-4