Accordo
Art. 7
In vigore dal 18 giu 2005
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-7