Accordo

Art. 7

In vigore dal 18 giu 2005
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-7

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