Accordo

Art. 5

In vigore dal 18 giu 2005
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo