Accordo
Art. 5
In vigore dal 18 giu 2005
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-5